Emergenza Coronavirus
Misure di sostegno finanziario per emergenza Coronavirus
Si riepilogano le misure attualmente a disposizione della Clientela per fronteggiare le difficoltà finanziarie e di liquidità conseguenti all’emergenza Covid-19
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Iniziative per AZIENDE
Misure di sospensione previste dal Decreto “Cura Italia”
- Le linee di fido non rateali concesse con validità a revoca esistenti alla data del 29/2/2020, non possono essere revocate.
- Proroga fino al 30/9/2020 delle linee di fido a scadenza con data di scadenza prevista prima del 30 settembre 2020.
- Sospensione fino al 30/9/2020 delle rate scadenti entro tale data dei mutui in corso, con conseguente dilazione del piano di rimborso.
Misure previste dall’addendum 2020 all’accordo sul credito 2019
- Sospensione della quota capitale fino a un massimo di 12 mesi.
- Allungamento dei mutui per un periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
- Allungamento delle scadenze di 270 giorni per il credito a breve termine e di 120 giorni per il credito agrario di conduzione.
Sono ammissibili finanziamenti erogati entro il 31 gennaio 2020 a favore di imprese in bonis e che non hanno beneficiato nei 24 mesi precedenti di analoghe facilitazioni.
Misure previste dal Decreto “Liquidità”
- Erogazione di finanziamenti assistiti da Garanzia MCC pari all’80-90 e 100% dell’importo concesso in base al possesso dei requisiti previsti (senza alcun costo di garanza).
- Erogazione finanziamenti assistiti da garanzia Sace.
“Mutuo Serenità” (che recepisce quanto previsto dai Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”)
Per esigenze di liquidità conseguenti all’epidemia le imprese hanno la possibilità di richiedere un Mutuo Serenità avente le seguenti caratteristiche.
- Importo finanziabile a partire da euro 25.000 sino ad euro 5.500.000 (con garanzia 80%) e 6.250.000 (con garanzia 90%).
- Durata 72 mesi (di cui 12 di preammortamento).
- Tasso fisso 2,75%.
- Istruttoria: 0,20% con un minimo di 100 € sino a 100.000 €; 0,20% con un minimo di 300 € per importi superiori.
- Spese di presentazione pratica: standard.
- Incasso rata: 1,80 euro.
- Garanzia del Fondo Centrale massima al 90% dell’importo, in base ai requisiti di adesione al fondo.
- Finalità: liquidità.
- Requisiti di adesione definiti nei Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”.
Il mutuo può essere finalizzato anche a investimenti e rinegoziazione/consolidamento del debito in essere (purché l’importo finanziato preveda l’erogazione a favore del beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo oggetto di rinegoziazione).
“Mutuo Light” (che recepisce quanto previsto dal Decreto Liquidità)
Per esigenze di liquidità conseguenti all’epidemia le imprese\gruppi con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità, già clienti della Banca, hanno la possibilità di richiedere un Mutuo Light avente le seguenti caratteristiche.
- Importo finanziabile non superiore al 25% del fatturato dell’impresa come da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale disponibile con un importo erogato massimo pari ad euro 25.000.
- Durata 72 mesi (di cui 24 di preammortamento) con tasso fisso 1%.
- Durata 120 mesi (di cui 24 di preammortamento) con tasso fisso 1,6%.
- Istruttoria: nessuna.
- Incasso rata: gratuito.
- Garanzia del Fondo Centrale pari al 100% dell’importo erogato concessa a titolo gratuito.
- Finalità: liquidità.
- Requisiti di adesione definiti nel Decreto “Liquidità”.
Per procedere ad avviare la richiesta on line clicca qui e segui il processo guidato proposto fornendo tutte le informazioni richieste necessarie per l’istruttoria.
“Mutuo Light Agri” (che recepisce quanto previsto dal Decreto Liquidità)
Per esigenze di liquidità conseguenti all’epidemia le imprese\gruppi con qualifica di impresa agricola con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità, già clienti della Banca, hanno la possibilità di richiedere un Mutuo Light Agri avente le seguenti caratteristiche.
- Importo finanziabile non superiore al 25% del fatturato dell’impresa come da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale disponibile con un importo erogato massimo pari ad euro 25.000.
- Durata 72 mesi (di cui 24 di preammortamento) con tasso fisso 1%.
- Durata 120 mesi (di cui 24 di preammortamento) con tasso fisso 1,6%.
- Istruttoria: nessuna.
- Incasso rata: gratuito.
- Garanzia ISMEA pari al 100% dell’importo erogato concessa a titolo gratuito.
- Finalità: liquidità.
- Requisiti di adesione definiti nel Decreto “Liquidità”.
Oltre ai “Mutui Serenità”, “Light” e “Light Agri” Banca Valsabbina mette a disposizione della propria clientela possibilità di finanziamento assistite da Garanzia FEI e SACE concessi a condizioni agevolate.
La Banca ha inoltre esteso il piano di acquisto dei crediti delle aziende che lavorano con la Pubblica Amministrazione a tutte quelle che nel corso dell’emergenza hanno concluso contratti di fornitura con Asl, strutture ospedaliere o con la Protezione Civile, così da evitare il rischio di deficit di risorse.
A questi link i moduli per le autodichiarazioni:
- Denominazione del finanziamento
- Carenza di liquidità
- Allegato 4 bis
- Modulo 1 ISMEA
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- Richiesta di Rinegoziazione finanziamento/i e/o consolidamento delle passività a breve termine
Contattateci telefonicamente o via email: valuteremo insieme le opzioni migliori alle singole esigenze.
A tal fine le nostre filiali sono a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria. Il dettaglio delle dipendenze presenti sul territorio, con relativi recapiti mail e telefonici, è disponibile sul sito nella sezione Dove Siamo.
Per le condizioni economiche relative ai servizi citati accedere alla sezione Trasparenza del sito e consultare i Fogli Informativi. -
Iniziative per PRIVATI
Moratoria Privati
ACCORDO ABI-ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PER LA SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE
La Banca ha aderito all’accordo tra ABI e le Associazioni dei consumatori riguardante la sospensione della quota capitale di mutui garantiti da ipoteca e finanziamenti chirografari a rimborso rateale.
Al riguardo, si riportano di seguito le principali caratteristiche dell’iniziativa:
1) Entro il 30 giugno 2020, possono chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale per un massimo di 12 mesi (anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore a 12 mesi, purché la somma della durata dei periodi delle sospensioni complessivamente non sia superiore a 12 mesi) i titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o, pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale, non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini, nonché i titolari dei prestiti chirografari (intesi come prestiti non assistiti da garanzia reale) a rimborso rateale erogati prima della predetta data del 31 gennaio u.s; Per i soggetti che abbiano già usufruito di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, Accordi con le Associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione, è possibile richiedere la sospensione purché il soggetto risulti in regola con i pagamenti previsti con il piano di ammortamento.
2) Gli eventi che determinano la sospensione, verificatisi due anni prima della presentazione della richiesta di intervento, sono:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n.3 c.p.c.;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- sospensione o riduzione, in base alle caratteristiche previste dall’art. 1, comma 1, del DM 25 marzo 2020, dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.);
- per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, una riduzione del fatturato – in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 – in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza corona virus.
3) Sono esclusi i finanziamenti:
- già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al 31 gennaio 2020 ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/ capitale e provvista agevolata. Possono peraltro essere sospesi i mutui garantiti dal Fondo di garanzia di cui all’art.1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147);
- per i quali sia stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
- nella forma di operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento;
- la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie;
- nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020;
- la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione;
- la sospensione non determina l’applicazione di commissioni o interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.
Modalità di presentazione della richiesta di sospensione:
- La richiesta, presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all’art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (scarica qui il fac-simile) va sottoscritta da tutti i cointestatari dei finanziamenti ovvero dai garanti o dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore. Qualora questi ultimi siano impossibilitati a sottoscrivere la dichiarazione, il mutuatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentano alla richiesta di sospensione.
- La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione indicata nel modulo relativa alla specifica casistica riguardante il richiedente.
- Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere inviata per email alla propria filiale di competenza. Per recuperare l’indirizzo mail della tua filiale clicca qui.
L’adesione alla presente iniziativa non prevede l’applicazione di alcun costo o maggiorazione di tasso.
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE RATE AI SENSI DELLE MISURE DEL “FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI PRIMA CASA” (C.D. “FONDO GASPARINI”), COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 54 DEL D.L. 18/2020 (DECRETO CURA ITALIA)
La presente facilitazione, prevista dal Decreto Cura Italia, è riferibile esclusivamente ai mutui Prima Casa di importo erogato inferiore ad Euro 250.000, in ammortamento da almeno un anno.
I requisiti ed i presupposti per l’accesso a tale misura, le modalità operative e la tempistica, sono meglio specificati nell’Allegato 1 “Requisiti e modalità per l’accesso al Fondo di solidarietà Mutui Prima Casa” consultabile cliccando qui.
La durata del periodo di sospensione è compresa tra 6 e 18 mesi, in base alle differenti casistiche previste nel suddetto Allegato.
Il Decreto Cura Italia ha previsto, per tutti i casi di accesso al Fondo e senza limiti temporali, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. La rimanente quota sarà successivamente addebitata al cliente distribuita sulle rate residue del mutuo.
Non sono ammessi ai benefici del Fondo di Solidarietà i mutui già assistiti da garanzia Consap.
Il modulo per la richiesta di sospensione con accesso al Fondo è scaricabile qui.
Modalità di presentazione della richiesta di sospensione:
- compilare debitamente il modulo di richiesta (scaricabile qui);
- inviare il modulo di richiesta, unitamente a tutta la documentazione richiesta elencata nel modulo stesso, all’indirizzo mail della filiale di propria competenza. Per recuperare l’indirizzo mail della tua filiale clicca qui.
L’adesione alla presente iniziativa non prevede l’applicazione di alcun costo o maggiorazione di tasso.
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE RATE CONCESSA DISCREZIONALMENTE DALLA BANCA
L’Istituto valuterà discrezionalmente, per i casi non rientranti nelle iniziative sopra descritte, la concessione delle seguenti sospensioni:
- la sospensione dell’intera rata per 6 mesi (quota capitale e interessi);
- la sospensione della sola quota capitale della rata per 12 mesi (fermo restando il pagamento degli interessi).
Modalità di presentazione della richiesta di sospensione:
- compilare debitamente il modulo di richiesta (scaricabile qui);
- inviare il modulo di richiesta, unitamente a tutta la documentazione richiesta elencata nel modulo stesso, all’indirizzo mail della filiale di propria competenza. Per recuperare l’indirizzo mail della tua filiale clicca qui.
Anticipo cassa integrazione ordinaria e straordinaria anche in deroga
La Banca ha aderito alla convenzione nazionale stipulata tra ABI e Associazioni Sindacali che consente ai dipendenti di aziende in cassa integrazione a causa dell’emergenza COVID-19, ai sensi del Decreto “Cura Italia”, di beneficiare di un’anticipazione delle spettanze rispetto agli effettivi accrediti Inps.
L’accordo prevede la possibilità, per il dipendente, di richiedere alla Banca un’anticipazione massima di €1.400, riferita a 9 settimane di integrazione salariale.
Si specifica che la presente iniziativa è destinata esclusivamente ai nostri Clienti già correntisti.
Al fine di beneficiare dell’anticipazione, il lavoratore dovrà presentare la seguente documentazione fornendola alla filiale di competenza privilegiando tecniche di comunicazione a distanza (email):
- copia documento d’identità;
- copia codice fiscale;
- dichiarazione dell’azienda di aver inoltrato la domanda di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, sia ordinaria che straordinaria (anche in deroga), all’Ente competente secondo la normativa vigente;
- lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell’anticipazione;
- richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell’importo relativo al contributo di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19 o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
- modello 10/A;
- copia ultima busta paga;
- copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;
- in caso di lavoratore dipendente da Azienda non associata alle parti sottoscrittrici, dichiarazione del datore di lavoro di condividere ed aderire ai principi, criteri e strumenti previsti nella Convenzione.
Si specifica che la documentazione riferita ai punti 3, 4, 5 e 6 è a disposizione della Clientela sul sito internet della Banca nell’apposita sezione “Anticipo cassa integrazione“.
Tale modalità ha il fine di indirizzare la Clientela interessata all’anticipazione a recuperare in propria autonomia ed a distanza la modulistica necessaria per l’inoltro della richiesta, snellendo l’iter amministrativo e disincentivando l’afflusso fisico in filiale.
Altre iniziative
La Banca consiglia altresì alla propria Clientela di utilizzare il più possibile gli strumenti elettronici a disposizione quali Home Banking, Carte di Debito e di Credito, e garantisce prelievi di contante presso tutti gli ATM presenti sul territorio nazionale, di qualsiasi Istituto, senza l’applicazione di commissioni.
E contestualmente, al fine di ridurre l’accesso agli sportelli favorendo l’utilizzo degli ATM, l’Istituto si impegna a tutelare la propria clientela over 65 attivando da subito Carte di Debito con canone gratuito per 12 mesi.
Inoltre per la clientela non titolare di servizio di home banking, la Banca offre la messa a disposizione del servizio a canone gratuito sino al 31/12/2020.
Contattateci telefonicamente o via email: valuteremo insieme le opzioni migliori alle singole esigenze.
A tal fine le nostre filiali sono a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria. Il dettaglio delle dipendenze presenti sul territorio, con relativi recapiti mail e telefonici, è disponibile sul sito nella sezione Dove Siamo.
Per le condizioni economiche relative ai servizi citati accedere alla sezione Trasparenza del sito e consultare i Fogli Informativi.
FAQ
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Le risposte alle domande più frequenti in merito ai provvedimenti economici assunti dal Governo per contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
Invio digitale delle richieste e delle documentazioni
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Per aderire alle iniziative descritte, spedisci una mail alla tua filiale di riferimento, inviando digitalmente le richieste e la documentazione prevista.
Consulta l’elenco delle filiali e seleziona il tuo sportello di riferimento o quello più vicino a te (nel caso tu non sia cliente). Nella scheda di ciascuna agenzia è presente anche l’indirizzo email al quale inviare la documentazione.
Il personale delle nostre filiali è a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria.